La gestione delle patologie cardiovascolari in epoca Covid-19

Professioni Accreditate

    Medico chirugo

  • Urologia
  • Medicina interna
  • Medicina generale (medici di famiglia)
  • Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza
  • Malattie metaboliche e diabetologia
  • Geriatria
  • Gastroenterologia
  • Endocrinologia
  • Chirurgia vascolare
  • Chirurgia toracica
  • Chirurgia generale
  • Cardiologia
  • Anestesia e rianimazione

Luogo

Cava de' Tirren
Via U. Mandoli, 16

Date

20 / 31 Ottobre 2020

Crediti

5

Posti

100

Costo

0

Descrizione

Il corso sarà fruibile sulla nostra piattaforma www.fad-limenagecy.it a partire dal 20 ottobre 2020.

La pandemia da Coronavirus, che ha colpito Italia e resto del mondo, ha indotto a riflessioni sui pazienti deceduti per Covid-19.

Un maggior approfondimento andrebbe eseguito in particolar modo in quei pazienti colpiti da pregressi eventi cardiovascolari affetti da ipercolesterolemia o da fibrillazione atriale.

Infatti, nei decessi italiani, sebbene le comorbilità più rappresentate sono ipertensione e diabete mellito, seguono immediatamente la cardiopatia ischemica e la fibrillazione atriale.

Conoscere le interazioni tra comorbilità e COVID-19 è, pertanto, indispensabile: tali comorbilità, infatti, determinano la complessità del singolo caso e, quindi la minore o maggiore facilità di contrarre l’infezione oltre che la prognosi di malattia.

Diventa così impegnativo provvedere a un recovery terapeutico che consenta di proseguire correttamente le terapie interrotte nonché la rimodulazione delle cure preesistenti.

Scopo di questa FAD è fare una riflessione profonda sulla governance clinico-terapeutica del paziente dislipidemico e con fibrillazione atriale nel post-emergenza COVID-19, dove risulta di fondamentale importanza una corretta gestione di entrambe le patologie attenendosi strettamente alle Linee Guida più recenti.

Luogo dell'evento

Via U. Mandoli, 16 Cava de' Tirren (Sa)

Domande frequenti


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Che cos’è l’ECM?
L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale. La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. I professionisti sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità. L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali. Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema Ecm del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la "casa comune" a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano.
Cosa sono i crediti formativi ECM?
I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività ECM. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a seguito dell’accertamento dell’apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale (cfr.: Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’accreditamento del 13 gennaio 2010– pag.7)
È obbligatoria l'E.C.M.?
Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M. È esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es.corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 "Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l’AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Quanti crediti devono essere acquisiti nel triennio 2011-2013 dal professionista sanitario?
Per il triennio 2011-13 è stato confermato il debito complessivo di 150 crediti formativi (50 crediti annui - min. 25 max 75). E’ prevista la possibilità, per tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio precedente ( 2008-10) una quota di crediti stabilita in 45 crediti (cfr.: Accordo Stato-Regioni 19 Aprile 2012), a condizione che il professionista abbia pienamente ottemperato al debito formativo previsto per il trienno precedente di 150 c.f. oppure *90 c.f.. * Dal triennio 2005-2007, il professionista, che ha acquisito 60 c. f., può detrarli dal numero di crediti complessivo (150) relativo al successivo triennio (2008-2010) e acquisire 90 c.f.. Tale misura consente di detrarre ulteriormente nel triennio in corso( 2011-2013) 45 crediti formativi e quindi acquisire 105 crediti formativi. Chi non ha acquisito i crediti formativi sulla base delle indicazioni riportate, deve per ogni periodo, acquisire 150 crediti formativi.
È obbligatorio frequentare i corsi ECM?
Si è necessario partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici per i quali è stato richiesto l’accreditamento, compilare il questionario di apprendimento (rispondendo correttamente al 75% delle domande), la scheda di valutazione dell’evento e la scheda di iscrizione. Riconsegnare al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione debitamente compilata e firmata
In che percentuale devono essere acquisiti i crediti (FAD-RES-FSC)?
In base ai "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010" - pag.6 - pag.15 - nota 4, per la tipologia 2 (res:convegni, congressi, simposi, conferenze), la tipologia 5 (fsc:gruppi di miglioramento), la tipologia 6 (fsc:ttività di ricerca),la tipologia 10 (docenza e tutoring) il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo professionista sanitario (n.90 crediti formativi su 150).